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Breve Vademecum per conoscere i casi in cui la tassa sulla insegna non e' dovuta

Breve Vademecum per conoscere i casi in cui la tassa sulla insegna non e' dovuta


Gli avvisi di pagamento sull’imposta comunale di pubblicità, hanno sollevato molte perplessità presso i titolari delle attività commerciali presenti sul territorio Romano. Ecco quindi un breve vademecum per capire quando e in che misura pagare questa tassa.

 Occorre distinguere tra insegna di esercizio e mezzi pubblicitari. L’insegna luminosa di esercizio è la scritta che riporta il nome del soggetto o la denominazione dell’impresa che svolge l’attività e che serve ad indicare al pubblico il luogo in cui si svolge l’attività. Tali insegne sono esenti quanto non superano complessivamente la superficie di cinque metri quadrati. Una volta superato tale limite si paga l’imposta sull’intera superficie. Ecco quindi che tutte le insegne che riportano ad esempio la scritta “autofficina”,”elettrauto”, “cartoleria “etc.. sono insegne di esercizio e pertanto godono dell’esenzione qualora rientrano nei limiti dei cinque metri quadrati. Tali insegne possono anche contenere i marchi dei prodotti che vengono commercializzati o dei servizi offerti e comunque rientrare nell’esenzione nei limiti suddetti.

 Diversamente, i mezzi pubblicitari che non rientrano tra le insegne di esercizio sono soggetti a tassazione. Tuttavia se tali mezzi sono esposti nelle vetrine o sulle pareti di ingresso dell’esercizio commerciale sono tassati solo quando superano la superficie di mezzo metro quadrato.

 Lo stesso vale per gli avvisi al pubblico quali “aperto”, “orario”, “saldi” i quali godono dell’esenzione del tributo a condizione che la loro superficie complessiva non sia superiore a mezzo metro quadrato e sempre che siano relativi all’attività svolta.

Altra problematica riguarda la determinazione della superficie imponibile. In questo caso occorre distinguere il caso in cui il mezzo pubblicitario coincide con il supporto che lo contiene (parliamo di targhe, cartelli, striscioni e bandiere, insegne luminose, etc…), dal caso in cui il mezzo non coincide con il supporto come il caso di scritte sulle vetrate e sule tende di negozi, di iscrizione sui muri perimetrali dei capannoni o degli edifici e di altre situazioni simili.

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Pubblicato il 25/4/2024